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La Deliberazione n. 52 del
Comitato centrale della F.N.O.M.C.eO., del 23 febbraio 2007, così prescrive:
- Ogni messaggio pubblicitario deve essere
rispondente alle disposizioni del Codice Deontologico Medico (artt. 55, 56
e 57) e alle Linee-guida sulla pubblicità dell'informazione sanitaria ad
esso allegate, che sono riferite a qualsivoglia forma di pubblicità,
comunque e con qualsiasi messo diffusa, compreso l'uso di carta intestata
e di ricettari
- Gli Ordini promuovono iniziative ed attivano
procedure idonee a favorire la comunicazione da parte degli iscritti dei
propri messaggi pubblicitari
- Gli Ordini devono attivare
strutture e procedure di consulenza per i propri iscritti allo scopo di
prevenire e contenere il contenzioso disciplinare
- Dal 1 aprile 2007 la comunicazione dovrà avvenire
tramite una specifica dichiarazione, rilasciata dall'iscritto, di
conformità del messaggio pubblicitario. La mancata comunicazione
preventiva ha rilievo disciplinare solo nel caso in cui il messaggio non
sia, alla verifica, conforme alle norme deontologiche.
A questi fini la comunicazione
all'Ordine del messaggio pubblicitario è realizzabile attraverso due opzioni
alternative:
1. La
dichiarazione di conformità del testo pubblicitario, la quale dovrà contenere tutti gli estremi utili per rintracciare il messaggio
pubblicitario al fine di consentire la valutazione e la verifica di cui
all'art. 2 della legge 248/2006 (Bersani).
Il termine "potrà" delle
Linee-guida attiene alla previsione di una modalità di comunicazione (autocertificazione) e non
all'obbligo della comunicazione stessa.
Si raccomanda vivamente agli iscritti di allegare il testo completo del
messaggio pubblicitario.
2. La richiesta di
valutazione preventiva e precauzionale di rispondenza, alla quale l'Ordine è
tenuto a dare parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, valendo
la norma del silenzio-assenso.
Alla luce di possibili conseguenze legali e
deontologiche per una errata pubblicità sanitaria, si ritiene opportuno di
consigliare agli iscritti di richiedere la valutazione preventiva del messaggio
pubblicitario.
Il D.Lgs 2 agosto 2007, n. 145 in attuazione dell'art. 14
della direttiva 2005/29/CE sulla pubblicità ingannevole, dà le seguenti
definizioni:
Pubblicità: qualsiasi forma di messaggio, diffuso
in qualsiasi modo, allo scopo di promuovere .... la prestazione di opere e o di
servizi.
Pubblicità ingannevole: in qualunque modo induca in
errore persone fisiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che a causa
del carattere ingannevole possa pregiudicare il loro comportamento economico o
che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente.
Pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che
identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi
offerti da un concorrente.
L'art. 3 del DLg
norma gli elementi di valutazione di pubblicità ingannevole e l'art. 4
le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
- Non è ammessa
pubblicazione di notizie che rivestano caratteri di pubblicità personale
surrettizia
- Non è ammesso
ospitare spazi pubblicitari a titolo commerciale, in particolare aziende
farmaceutiche o produttrici di dispositivi o tecnologie sanitarie, né ospitare
collegamenti ipertestuali
- Non è ammessa
pubblicizzazione e vendita né diretta né tramite collegamenti ipertestuali
- È consentito
diffondere le tariffe delle prestazioni erogate, ma non devono costituire
aspetto esclusivo del messaggio informativo.
- Un altro aspetto da tenere presente è il fatto che la
pubblicità del medico e dell'odontoiatra è lecita quando non incentivi
artificialmente l'utilizzo di cure mediche oltre il reale bisogno e non sia
suggestiva, ossia non crei bisogni artificiali di cure.
Elementi costitutivi dell'informazione sanitaria
NOMINATIVO
-
Se persona fisica, il nome e cognome.
-
Se associazione professionale (studio associato), il
nome e cognome di tutti i professionisti che fanno parte dell'associazione, ad
esclusione di denominazioni di fantasia.
-
Se struttura sanitaria, la denominazione o ragione
sociale oggetto di autorizzazione. Per quanto riguarda le società fra
professionisti, in attesa della disciplina normativa preannunciata, la
casistica sarà oggetto di valutazione specifica.
TITOLO
PROFESSIONALE
-
Gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi possono
indicare il titolo professionale di "Medico Chirurgo".
-
Gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, sia in quanto
laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria che in quanto laureati Medicina e
Chirurgia, possono indicare il titolo professionale di "Odontoiatra".
-
Gli iscritti ad entrambi gli Albi, possono indicare il
titolo professionale di "Medico Chirurgo Odontoiatra".
TITOLO ACCADEMICO
-
Tutte le persone fisiche iscritte agli Albi possono
utilizzare il titolo accademico di "Dottore" in forma estesa o
abbreviata, al maschile o al femminile.
Possono far uso del titolo di "Professore", in
forma estesa o abbreviata, al maschile o al femminile, i seguenti soggetti:
-
professori universitari di ruolo ordinari, straordinari
o associati. Possono far uso del titolo di "Professore" anche coloro che
ricoprono insegnamenti in ambito universitario in corsi di laurea concernenti
le professioni sanitarie e anche i ricercatori ai quali è stato conferito, con
apposita deliberazione della Facoltà, la titolarità di un insegnamento. L'uso
del titolo è limitato al periodo di insegnamento;
-
professori a contratto, ex artt. 25 e 100 del DPR
382/1980 e art. 4 DPR 162/1982. Per costoro, la dizione "Professore"
deve essere accompagnata dalla indicazione, senza abbreviazioni, "a
contratto in ......, presso la Facoltà di ...... o Scuola di ......, per l'anno accademico
......";
-
liberi docenti, con docenza confermata ex art. 10 Legge
1175/1958. Per costoro, la dizione "Professore" deve essere accompagnata dalla indicazione,
senza abbreviazioni, "libero docente in ..." specificando la materia nella
quale è stata conseguita la libera docenza.
DOMICILIO
PROFESSIONALE
-
Le persone fisiche devono indicare l'indirizzo dello
studio professionale.
-
Le associazioni professionali devono indicare
l'indirizzo dello studio ove viene svolta la professione in forma associata.
-
Le strutture sanitarie devono indicare l'indirizzo
corrispondente alla sede di svolgimento dell'attività sanitaria autorizzata.
-
In presenza di più studi o sedi, possono essere
indicati gli indirizzi dello studio o sede principale e di quelli secondari.
ULTERIORI
ELEMENTI DELL'INFORMAZIONE
-
I titoli di
specializzazione, di libera docenza, i master universitari, i dottorati di
ricerca, i titoli di carriera, i titoli accademici ed eventuali altri titoli,
verificabili con l'obbligo di indicare l'autorità che li ha rilasciati e/o i
soggetti presso i quali ottenerne conferma.
-
Il curriculum
degli studi universitari e delle attività professionali svolte e certificate
anche relativamente alla durata, le metodiche diagnostiche e/o terapeutiche
effettivamente utilizzate, certificato negli aspetti quali-quantitativi dal
direttore o responsabile sanitario.
-
Il medico non
specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che
esercita, con la denominazione ufficiale della specialità, ma non con espressioni che inducano in errore o equivoco sul possesso del
titolo di specializzazione. Deve avere svolto attività professionale nella
disciplina per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso
universitario. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate
mediante attestato rilasciato dal direttore o dal responsabile sanitario della
struttura.
-
Nell'indicazione
delle attività svolte e dei servizi prestati può farsi riferimento al
Tariffario Nazionale od ai Nomenclatori Regionali.
L'Ordine valuterà l'indicazione di attività
non convenzionali già individuate quale atto medico dalla FNOMCeO. Si rende
noto che "Le Medicine e le pratiche non convenzionali",
ritenute in Italia come rilevanti da un punto di vista sociale, sia sulla base delle indicazioni della Risoluzione n.
75 del Parlamento europeo del 29 maggio 1997 e della Risoluzione n. 1206 del
Consiglio d'Europa del 4 novembre 1999, che sulla base della maggiore frequenza
di ricorso ad alcune di esse da parte dei cittadini oltre che dagli indirizzi
medici non convenzionali affermatisi in Europa, ed il cui esercizio è da ritenersi a tutti gli
effetti atto medico,
sono le seguenti:
-
Agopuntura
-
Fitoterapia
-
Medicina
Ayurvedica
-
Medicina
Antroposofica
-
Medicina
Omeopatica
-
Medicina
Tradizionale Cinese
-
Omotossicologia
-
Osteopatia
-
Chiropratica.
-
Ogni attività
oggetto di informazione deve fare riferimento a prestazioni sanitarie
effettuate direttamente dal professionista e, ove indicato, con presidi o
attrezzature esistenti nel suo studio. L'effettiva disponibilità costituirà
elemento determinante di valutazione della veridicità e trasparenza del
messaggio pubblicitario.
-
Sono consentite
pagine dedicate all'educazione sanitaria in relazione alle specifiche
competenze professionali.
-
Vanno indicati: indirizzo di svolgimento dell'attività, gli orari di apertura, le
modalità di prenotazione delle visite e degli accessi ambulatoriali e/o
domiciliari, l'eventuale presenza di collaboratori e di personale con
l'indicazione dei relativi profili professionali e, per le strutture sanitarie,
le branche specialistiche con i nominativi dei sanitari afferenti e del
sanitario responsabile.
-
Può essere
pubblicata una mappa stradale di accesso.
-
Si possono
menzionare le associazioni di mutualità volontaria con le quali si è stipulata
convenzione.
-
Laddove si
renda necessario, per chiarezza informativa e nell'interesse del paziente, si
potrà usare un cartellino od analogo mezzo identificativo fornito dall'Ordine.
-
E' consentita
una informativa circa indagini statistiche relative alle prestazioni sanitarie
effettuate, con esclusivo riferimento a dati resi pubblici e/o elaborati dalle
autorità sanitarie competenti.
Particolarità diffusione messaggio tramite INTERNET
L'informazione
tramite siti internet deve essere rispondente al D.Lgs n. 70 art. 7 del 9
aprile 2003 e deve contenere:
-
il nome, la
denominazione o la ragione sociale;
-
il domicilio o
la sede legale;
-
gli estremi che
permettono di contattarlo rapidamente e di comunicare direttamente ed
efficacemente, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
-
gli elementi di
individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza
qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
-
l'Ordine
professionale presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
-
gli estremi
della laurea e dell'abilitazione e l'Università che li ha rilasciati;
-
la
dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il messaggio informativo è
diramato nel rispetto della linea-guida FNOMCeO;
-
il numero della
partita IVA qualora eserciti un'attività soggetta ad imposta;
-
contenere gli
estremi della comunicazione inviata all'Ordine relativa all'autodichiarazione
del sito internet.
-
I siti devono
essere registrati su domini nazionali italiani e/o dell'Unione Europea.
-
Collegamenti
ipertestuali purché rivolti ad autorità, organismi, istituzioni indipendenti
-
Spazi
pubblicitari tecnici al solo scopo di fornire all'utente strumenti utili per la
navigazione.
UTILIZZO POSTA ELETTRONICA PER MOTIVI
CLINICI
Ogni messaggio
deve contenere l'avvertimento che la visita medica rappresenta il solo
strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico e che i consigli
forniti via e-mail vanno intesi come meri suggerimenti di comportamento; va
altresì riportato che trattasi di corrispondenza aperta.
È vietata ogni
operazione che violi la privacy.
La disponibilità
di sistemi di posta elettronica sicurizzati equiparati a corrispondenza chiusa,
può consentire la trasmissione di dati sensibili.
UTILIZZO emittenti radiotelevisive
nazionali e locali
Il medico che
prende parte a trasmissioni radiofoniche e televisive non deve concretizzare in
esse la promozione o lo sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri
colleghi. È altresì tenuto al rispetto delle regole deontologiche sopra
segnalate.
Strumenti di Pubblicità informativa
-
TARGHE DEGLI STUDI PROFESSIONALI
-
INSERZIONI SUGLI ELENCHI TELEFONICI
-
INSERZIONI SUGLI ELENCHI GENERALI DI CATEGORIA (ELENCHI,
GUIDE,
-
ANNUARI, ECC.)
-
INSERZIONI SU GIORNALI, QUOTIDIANI E PERIODICI
-
CARTA INTESTATA, FOGLI DI RICETTARIO, BIGLIETTI DA
VISITA, ECC.
-
EMITTENTI RADIO-TELEVISIVE LOCALI
Gli spot pubblicitari diffusi devono avere durata
conforme agli ordinari passaggi pubblicitari e devono recitare un messaggio
pubblicitario trasparente e veritiero. Non possono essere riprodotte immagini
che non abbiano diretta attinenza con il contesto operativo di svolgimento
dell'attività professionale.
-
VOLANTINI INFORMATIVI E DEPLIANTS PUBBLICITARI
La veste grafica del volantino o del depliant deve
evitare di utilizzare simboli, colori e caratteri tipografici di richiamo
spiccatamente promozionale.
I volantini non possono essere distribuiti "a pioggia", né
in farmacie, né in luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico (ad esempio:
bar, ristoranti, circoli, ecc.).
Possono essere diffusi all'interno delle strutture
sanitarie o degli studi medici, nelle sale di attesa o
in apposite bacheche e possono essere recapitati a
colleghi o a strutture sanitarie, avendo cura di osservare le disposizioni
sull'acquisizione del consenso al ricevimento di materiale pubblicitario,
previsto dalla legge sulla privacy.
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MANIFESTI E CARTELLONI STRADALI SU AUTOBUS O TAXI,
IN LUOGHI PUBBLICI, SPORTIVI O DI RADUNO
I professionisti, le associazioni professionali e le
strutture sanitarie possono utilizzare cartelli segnaletici stradali allo scopo
di fornire alla cittadinanza le necessarie informazioni relativamente
all'ubicazione dello studio o della sede della struttura. Tali cartelli
segnaletici devono trovarsi nelle immediate vicinanze dello studio o della
struttura e possono riportare la denominazione e l'indirizzo ed, eventualmente,
una freccia direzionale.
I cartelli segnaletici possono essere collocati in
"paline" contenenti altri cartelli segnaletici, sia pubblicitari che di
pubblico servizio, su "paline" corrispondenti alle fermate di autobus, taxi o
in altre collocazioni, purché nelle immediate vicinanze della sede dello studio
o della struttura.
Non è ammesso il ricorso a cartelloni pubblicitari
stradali, né a poster o manifesti esibiti in luoghi pubblici o in luoghi aperti
al pubblico.
Non è ammesso il ricorso a striscioni pubblicitari in
luoghi pubblici, sportivi e di raduno.
Allo stesso modo, non è consentito sponsorizzare
eventi o manifestazioni.
Non è ammesso il ricorso a cartelli pubblicitari a
bordo di automezzi destinati al trasporto pubblico.
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STRUMENTI PROMOZIONALI MULTIMEDIALI
I professionisti, le associazioni professionali e le
strutture sanitarie possono realizzare presentazioni multimediali della propria
attività professionale, fermo restando che il contenuto delle
informazioni inserite nella presentazione deve essere
trasparente e veritiero.
I supporti contenenti le presentazioni multimediali (Cd,
Dvd, ecc.) possono essere distribuiti, con il consenso dei destinatari, ai
colleghi e alle strutture sanitarie e agli utenti, purché il loro contenuto sia
conforme alle regole previste per le trasmissioni televisive locali e per i
siti internet.
Le presentazioni multimediali possono essere proiettate
nei locali dello studio o della struttura che le ha prodotte.
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